ATP - Normativa -agg. 2018

TRASPORTO A TEMPERATURA CONTROLLATA

PREMESSA
I veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili destinate all’alimentazione umana (in particolare il latte ed i suoi derivati, le carni fresche e congelate ed i prodotti surgelati e congelati) devono essere riconosciuti idonei al trasporto, ottenere cioè l’attestato A.T.P. da parte del Ministero dei Trasporti.

L’A.T.P. (Accord Transports Perissable) è un accordo internazionale siglato a Ginevra il1 Settembre 1970 a cura della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECEE/ONU); è entrato in vigore il 21 Novembre 1976 a seguito di ratifica dei primi cinque Stati (Francia, Germania, Jugoslavia, Spagna e Unione Svizzera).

Con la legge n. 264 del 2 Maggio 1977, il Parlamento italiano ha ratificato e reso esecutivo l’accordo A.T.P. varandone il regolamento d'applicazione con DPR 29 Maggio 1979 n. 404.

Dal 1984 è stata assegnata la competenza degli aspetti igienico sanitari alle ASL, mentre quelli tecnici sono stati affidati agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, ai quali tutt’ora competono. Sostituita dal pacchetto Igiene, basta la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività)che vale per qualsiasi tipo di trasporto ma deve essere corredata dai dati del vecolo, da una relazione di un tecnico che dscrive il mezzo,le merci trasportate e il protocollo di igiene adottato.

Pertanto per il trasporto di derrate alimentari occorre, in genere, essere in possesso di una copia della DIA corredata dai dati del veicolo e riferimenti alla sua registrazione un certificato di idoneità sanitaria e dell'attestato A.T.P.

IDONEITÀ SANITARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO IN GENERALE – AUTORIZZAZIONE SANITARIA DEL VEICOLO
Competenze:

 

  • il rilascio dell’Attestazione A.T.P. è di esclusiva del Ministero dei Trasporti;
  • il rilascio del certificato dell’idoneità sanitaria è di esclusiva del Ministero della Sanità; L’autorizzazione sanitaria con scadenza biennale dell’art. 44 (aut. San. per trasporto di alimenti sfusi,surgelati distribuiti al dettaglio carni e pesce), con l’introduzione del “pacchetto igiene” è stata inglobata dalla DIA (Dichiarazione Inizio Attività).

 

i due certificati non sono correlabili tra loro (es.: una coibentazione per trasporto frutta/pane/medicinali etc. può essere non omologata A.T.P. ma avere il certificato di idoneità sanitaria disporre di copia della DIA).

Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzi di trasporto igienicamente idonei e tali da assicurare una corretta prassi igienica. Ciò ovviamente in relazione al genere delle sostanze trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali, protocollo H.A.C.C.P..

L’autorizzazione sanitaria ha una validità biennale; viene rilasciata dalla provincia o dalla regione.

Sui veicoli è vietata la promiscuità di carico con merci che possano inquinare i prodotti alimentari.

NORMATIVA A.T.P.
La classificazione A.T.P., per gli autoveicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari, avviene in base a delle specifiche relazioni matematiche che correlano il coefficiente di isolamento termico della struttura isolata con la potenza dell’impianto frigorifero utilizzato per il mantenimento delle basse temperature.

Le sigle di riconoscimento definiscono in maniera ben precisa le caratteristiche della struttura frigorifera entro cui vanno trasportate le derrate alimentari.

MEZZO DI TRASPORTO ISOTERMICO
Un mezzo di trasporto si definisce isotermico quando la sua carrozzeria è costituita da pareti termoisolanti, incluse le porte, il pavimento ed il tetto, che consentono di limitare lo scambio di calore fra la superficie interna ed esterna della carrozzeria in modo che, in base al coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente "K") il mezzo di trasporto possa essere incluso in una delle seguenti categorie:

IN = mezzo di trasporto isotermico normale 

Caratterizzato da un coefficiente di dispersione ‘K’ uguale o inferiore a 0,7 

IR =mezzo di trasporto isotermico rinforzato 

Caratterizzato da un coefficiente di dispersione ‘K’ uguale o inferiore a 0,4, nonché da pareti aventi spessore di almeno 45mm allorquando il mezzo ha una larghezza superiore a 2,50 mt. 


MEZZO DI TRASPORTO REFRIGERATO
Un mezzo di trasporto isotermico è definito refrigerato se, con l’ausilio di una fonte di freddo (ghiaccio naturale con o senza aggiunta di sale, piastre eutetiche, ghiaccio secco, gas liquidi con e senza regolazione dell’evaporazione,etc.) diversa da un impianto meccanico o ad “assorbimento”, consente, con una temperatura media esterna di +30°C, di abbassare la temperatura all’interno della carrozzeria vuota e di mantenerla:

fino a 0°C per la classe A

fino a - 10°C per la classe B

fino a - 20°C e oltre per la classe C

Un mezzo di trasporto isotermico è definito frigorifero se è dotato di un impianto di raffreddamento, che consente, con una temperatura media esterna di +30°C, di abbassare la temperatura all’interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito costantemente nel modo seguente:

classe A se dotato di dispositivo di raffreddamento tale che t1 (temperatura interna) può essere scelta tra +12°C e 0°C incluso;

classe B se dotato di dispositivo di raffreddamento tale che t1 (temperatura interna) può essere scelta tra +12°C e -10°C incluso;

classe C se dotato di dispositivo di raffreddamento tale che t1 (temperatura interna) può essere scelta tra +12°C e -20°C incluso.

Il coefficiente ‘K’ dei mezzi di trasporto della classe A deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,7.

Il coefficiente ‘K’ dei mezzi di trasporto delle classi B e C deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4.

MEZZO DI TRASPORTO CALORIFERO
Un mezzo di trasporto isotermico è definito calorifero se è dotato di un dispositivo di riscaldamento (nelle classi A – B  con sigle CNA – CRA – CRB).

SIGLE DI RICONOSCIMENTO DA APPLICARE AI MEZZI DI TRASPORTO A.T.P.
In riferimento a quanto è stato citato precedentemente, si determinano perciò le sotto elencate classificazioni:

FNA = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a 0°C (atto al trasporto in regime di temperatura controllata dotato di rivestimento isotermico con coefficiente K compreso da 0,7 a 0,4 W/m2 °C e gruppo frigorifero del tipo autonomo) 
FRA = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a 0°C (atto al trasporto in regime di temperatura controllata dotato di rivestimento isotermico con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C e gruppo frigorifero del tipo autonomo) 
FRB = mezzo riconosciuto frigorifero di classe B cioè da +12°C a -10°C (atto al trasporto in regime di temperatura controllata dotato di rivestimento isotermico con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C e gruppo frigorifero del tipo autonomo) 
FRC = mezzo riconosciuto frigorifero di classe C cioè da +12°C a -20°C (atto al trasporto in regime di temperatura controllata dotato di rivestimento isotermico con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C e gruppo frigorifero del tipo autonomo) 


Qualora il mezzo di trasporto sia dotato di un mezzo termico amovibile o non autonomo, le sigle di identificazione corrispondenti sono completate con la lettera "X".

FNAX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a 0°C (atto al trasporto in regime di temperatura controllata dotato di rivestimento isotermico con coefficiente K compreso da 0,7 a 0,4 W/m2 °C e gruppo frigorifero del tipo non autonomo) 
FRAX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a 0°C (atto al trasporto in regime di temperatura controllata dotato di rivestimento isotermico con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C e gruppo frigorifero del tipo non autonomo) 
FRBX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe B cioè da +12°C a -10°C (atto al trasporto in regime di temperatura controllata dotato di rivestimento isotermico con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C e gruppo frigorifero del tipo non autonomo) 
  FRCX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe C cioè da +12°C a -20°C (atto al trasporto in regime di temperatura controllata dotato di rivestimento isotermico con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C e gruppo frigorifero del tipo non autonomo) 

Un gruppo frigorifero è del tipo AUTONOMO se dotato di motore termico indipendente dal motore del veicolo in grado di azionare il proprio compressore in modo autonomo per mantenere un regime di temperatura controllata all’interno della cella isotermica.

Un gruppo frigorifero è del tipo NON AUTONOMO se dotato di compressore azionato direttamente dal motore del veicolo (tramite sistema di cinghie) in grado di funzionare esclusivamente in modo “trascinato” e quindi in modo non autonomo per mantenere un regime di temperatura controllato all’interno della cella isotermica.

Il paragrafo 5 dell’appendice 1 dell’allegato 1 all’accordo A.T.P. prescrive espressamente:

“Sui mezzi di trasporto saranno applicate le sigle di riconoscimento e le indicazioni conformemente alle disposizioni dell’appendice 4 del presente allegato. Esse devono essere soppresse non appena il mezzo di trasporto cesserà di essere conforme alle norme fissate dal presente allegato”.

L’appendice 4 dell’allegato 1 dell’accordo A.T.P. prevede che tutti i mezzi di trasporto speciali devono riportare la sigla di riconoscimento secondo l’accordo A.T.P. ( es.: IN, IR, FNA, etc.) e sotto la sigla la data (mese ed anno) di scadenza dell’attestato A.T.P.

Il nuovo emendamento entrato in vigore il 11 Febbraio 2001 prescrive che:

- Le sigle siano formulate da lettere a carattere stampatello in colore blu scuro su fondo bianco;

- L’altezza delle lettere sia di almeno 100 mm per i dati e di almeno 50 mm per le date di scadenza (mese ed anno);

- Le sigle relative alla classificazione ed alla scadenza devono essere apposte esternamente agli angoli superiori vicino alla faccia anteriore, su entrambi i lati. 

 

VEICOLI CON CARROZZERIA COIBENTATA OMOLOGATA ALL’INTERNOI veicoli in oggetto sono mezzi di dimensioni e pesi contenuti, impiegati per trasporti su brevi e lunghi tragitti per la piccola e madia distribuzione. Sono classificati con le consuete sigle previste per l’A.T.P. precedute dalle lettere CO, istituendo così le classi COIN, COIR, COFNA, COFRA, etc.; successivamente con la circolare n. 41/96 del 29 Marzo 1996 nelle stesse sigle di riconoscimento non deve più essere posto il prefisso CO. Si considerano mezzi coibentati quelli nei quali la struttura metallica esterna del furgone rimane immutata e l’isolamento termico è realizzato all’interno di detta struttura. L’isolamento termico può essere realizzato in aderenza alla struttura metallica esterna, ma anche con strutture indipendenti introdotte e fissate in modo che l’aderenza sia limitata ad alcune zone o ad alcuni punti.

La realizzazione costruttiva dei mezzi coibentati può comportare una differenza tra la forma geometrica della superficie esterna e la forma geometrica della superficie interna, che invece deve essere liscia ed agevolmente pulibile. Pertanto non esiste uno spessore uniforme nella struttura complessiva delle pareti, ma spessori diversi a seconda del punto o zona considerata.

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME DEI MEZZI
L’A.T.P. detta anche le norme che debbono essere seguite dai costruttori per ottenere il certificato di conformità facendo i controlli sul almeno l’1% dei mezzi della serie.
L’attestato di conformità alle norme viene rilasciato in Italia dal Ministero dei Trasporti, sentito il Ministero della Sanità; per quanto riguarda i mezzi nuovi l’attestato è rilasciato da centri prova o istituti sperimentali dell’amministrazione statale.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto su strada l’attestato o una fotocopia autenticata di questo dovrà trovarsi a bordo del veicolo durante il trasporto ed essere presentato ad ogni richiesta da parte delle pubbliche autorità.
Sul mezzo di trasporto deve essere applicata una targhetta recante sigle di riconoscimento ed indicazioni.

I veicoli adibiti al trasporto terrestre di alcuni prodotti alimentari sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.

E’ fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato; è vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni od imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.

VALIDITÀ DELL’ATTESTAZIONE – RINNOVI E SCADENZE
Il collaudo A.T.P. ed il conseguente rilascio dell’attestazione è obbligatorio per tutti i trasporti di derrate deperibili in regime di temperatura controllata.

L’attestazione A.T.P. fa parte integrante della carta di circolazione del veicolo, viene rilasciata direttamente dall’allestitore vidimata dai competenti organi D.T.T. di appartenenza; contiene tutte le informazioni del veicolo, dell’allestimento e dell’eventuale gruppo frigorifero oltre ad una delle classificazioni precedentemente descritte.

Veicolo in classe IN - FNA - FNAX o simile
Ha una validità di 6 anni dal momento del primo rilascio e può essere rinnovata per un periodo di
3 + 3 + 3 anni per un totale di 15 anni dalla data del primo rilascio. Il rinnovo dell’attestazione A.T.P. può essere effettuato tramite la figura ‘dell’Esperto A.T.P.’ o centri collaudo autorizzati o tramite uno dei centri D.T.T. (C.P.A. – C.N.R. – C.S.I.).

Veicolo in classe IR - FRC - FRCX o simile
Ha una validità di 6 anni dal momento del primo rilascio e può essere rinnovata per un periodo di 3 + 3  anni per un totale di 12 anni dalla data del primo rilascio. Il rinnovo dell’attestazione A.T.P. può essere effettuato tramite la figura ‘dell’Esperto A.T.P.’ o centri collaudo autorizzati o tramite uno dei centri D.T.T. (C.P.A. – C.N.R. – C.S.I.).


ALIMENTARI SURGELATI
Per alimentari surgelati si intendono i prodotti alimentari sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto “surgelazione”, che permetta di superare con la rapidità necessaria la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a –18°C.

Sono tuttavia tollerate durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3°C della temperatura del prodotto.

I mezzi di trasporto adibiti alla distribuzione locale ( ai sensi del DM 25 Settembre 1995 n.493, si intende trasporto da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non superiore a 7 tonnellate) devono essere muniti di:

a) Protezione coibente atta al mantenimento della temperatura dei prodotti alle condizioni sopraindicate per tutta la durata del trasporto;

b) Apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperatura prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilire nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico;

c) Un termometro facilmente visibile che misurino la temperatura dell’aria interna.

I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di:

a) Generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura (termo registratore) che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell’aria in cui si trovano gli alimenti surgelati;

b) Dispositivo di circolazione dell’aria o comunque sistemi idonei ad uniformare la temperatura interna.

Le registrazioni delle temperatura devono essere datate e conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti surgelati.

PRODOTTI DELLA PESCA
Durante le fasi di deposito e di trasporto i prodotti della pesca vengono mantenuti alle temperature stabilite dal D.L.G.S. 30 Dicembre 1992, N.531 dalla presente direttiva:

- I prodotti della pesca freschi o decongelati nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati alla temperatura del ghiaccio in fusione;

- I prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve ad una temperatura stabile di –18°C, o inferiore in tutti i punti del prodotto, con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto, di 3°C al massimo, durante il trasporto,

- I prodotti trasformati, alle temperature dal fabbricante, oppure qualora le circostanze lo esigano, fissate secondo la procedura comunitaria.

Allorché i prodotti della pesca congelati sono trasportati da un deposito frigorifero verso uno stabilimento autorizzato per essere decongelati fin dal loro arrivo al fine di essere preparati o trasformati e la distanza da percorrere è breve, ossia non supera 50 km o un’ora di tragitto, l’autorità competente può accordare una deroga alle condizioni citati al secondo trattino.

I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca devono essere costruiti e attrezzati in modo che durante tutto il trasporto possono essere rispettate le temperature stabilite dal presente decreto. Se per refrigerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre prevedere a che l’acqua di fusione del ghiaccio venga evacuata onde evitare che rimanga a contatto con i prodotti. Le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere finite in modo da non danneggiare i prodotti della pesca; esse devono essere inoltre lisce da pulire e da disinfettare.

DISPOSIZIONE PER I PRODOTTI FRESCHI
Se non vengono distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente dopo essere arrivati nello stabilimento, i prodotti refrigerati non confezionati devono essere conservati o esposti sotto il ghiaccio nel deposito isotermico dello stabilimento. Va riammesso ghiaccio ogni volta sia necessario; il ghiaccio utilizzato, con o senza sale, deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita e immagazzinato in condizioni igieniche in contenitori appositi, che vengono conservati puliti e in buon stato di manutenzione. I prodotti freschi preconfezionati devono essere refrigerati per mezzo del ghiaccio o mediante raffreddamento meccanico che permetta di ottenere condizioni di temperatura analoghe.

CARNE FRESCA
I mezzi di trasporto devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) Le pareti interne e tutte le altre parti che possono venire in contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche del carico; le pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati;

b) Per il trasporto di carcasse, mezzane o dei quarti nonché delle carni in pezzi non imballate devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiale resistente alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento.

Le altri parti e le frattaglie, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione, devono essere trasportate appese o collocate su supporti. I suddetti supporti, imballaggi e recipienti devono soddisfare le esigenze dell’igiene. I visceri devono essere sempre trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.

I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possono alterare o contaminare le carni stesse.

Di seguito inseriamo alcuni collegamento a file che possono essere di vs. interesse.

Stazioni di prova
Circolare del ministero con l'elenco delle stazioni di prova

Direttive sulle temperature
Estratto della temperatura in riferimento alle merci trasportate

SIGLE ADESIVE PER VEICOLI TRASPORTO A TEMPERATURA CONTROLLATA 

Le sigle adesive riportano la classificazione A.T.P. ottenuta per quel determinato veicolo, il mese ed anno di scadenza.
Le classificazioni, sono riportate sul certificato A.T.P. al punto 3, tali sigle indicano la classificazione A.T.P. appartenente, quindi la temperatura a cui il veicolo può e deve mantenere.

Paragrafo 5 dell'appendice 1 dell'allegato 1 all'accordo A.T.P.: 

"Sui mezzi di trasporto saranno applicate le sigle di riconoscimento e le indicazioni in conformità alle disposizioni dell'appendice 4 dell'allegato".
Esse devono essere soppresse non appena il mezzo di trasporto cesserà di essere conforme alle norme fissate dal presente allegato.

L'emendamento entrato in vigore l' 11 Febbraio 2001 stabilisce che: 

-Le sigle saranno composte da lettere e numeri a carattere stampatello di colore blu scuro su sfondo bianco; 

-L'altezza delle lettere dovrà essere minimo 100 mm, per i numeri invece minimo 50 mm. 

-Tali sigle devono essere applicate esternamente al veicolo su entrambi i lati, possibilmente nella parte più alta e verso la parte anteriore della fiancata.
Di seguito inseriamo alcuni collegamento a file che possono essere di vs. interesse.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di adesivo

 

Allestimento realizzato in classe Normale

Solo Isotermico Normale

   
Con gruppo frigo Autonomo Non autonomo  Temp.
Allestimento realizzato in classe Rinforzata

Solo Isotermico Rinforzato

   
Con gruppo frigo Autonomo Non autonomo  
-10°
-20°
Impianto a piastre eutettiche
Monotemperatura -20°
Multitemperatura  0° / -20°


Con A.T.P. scaduto o mancante oppure sigle adesive mancanti o non conformi, ci sono delle pesanti sanzioni .

Stazioni di prova 
Circolare del ministero con l'elenco delle stazioni di prova

Direttive sulle temperature 
Estratto della temperatura in riferimento alle merci trasportate

 

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